TITOLO I Disposizioni generali CAPO I Art. 1 Identificazione e sede 1. La Provincia, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, in particolare dalla legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 265/99, che ne determina le funzioni e dalle norme integrative del presente Statuto. 2. Essa ha sede alla Piazza XV Marzo n. 1 nel Comune di Cosenza. Art. 2 Autonomia statutaria: definizione e ambiti 1. La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo. 2. A tale fine, la Provincia gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 3. La Provincia esercita le funzioni ed i poteri previsti agli artt. 14 e 15 della legge 8.6.1990 n.142 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi, alla realizzazione dei diritti di cittadinanza nonché alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale ad essa conferiti e/o delegati dalla legge statale o regionale. 4. In conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita la Provincia promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti e Comunità locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costituzione di unioni sovrannazionali. Art. 3 Principi informatori 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Provincia di Cosenza informa la propria azione ai principi affermati nella Costituzione della Repubblica ed in particolare a quelli di: a) tolleranza, solidarietà, giustizia intesi come fondamenti dell'ordinata convivenza civile; b) pari dignità di ogni individuo; c) lavoro come diritto della persona, dovere sociale e base dello sviluppo democratico della comunità; d) parità giuridica, effettiva eguaglianza di opportunità nella vita economica e sociale tra uomo e donna, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità. e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, promuovendo ed assistendo la cultura dell'associazionismo e della collaborazione fra gli enti locali nella promozione di forme innovative ed efficienti nella gestione dei servizi pubblici locali e di sostegno allo sviluppo economico; f) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, archeologico ed artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici; g) sussidiarietà fra i livelli e le responsabilità dell'amministrazione provinciale e la società civile; h) diritto all'informazione e partecipazione popolare. 2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, la Provincia svolge le sue funzioni ed i compiti di rilevanza sociale anche attraverso l'attribuzione di responsabilità pubbliche alla autonoma iniziativa dei cittadini ed alle loro formazioni sociali. A tale fine, nel soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della comunità, favorisce, secondo modalità disciplinate dal regolamento, in particolare, il volontariato civile, l'impegno individuale e di gruppo nella gestione delle strutture di servizio e nella promozione di un sistema solidaristico diffuso; adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare, la Provincia: a) concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; b) opera per rimuovere ogni forma di discriminazione e di emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli; c) valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democraticità e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale; d) promuove il pluralismo associativo e valorizza, in particolare, la funzione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni, costituite senza scopi di lucro; e) favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo; f) garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività dell'ente; g) compie ogni opportuna azione e attua le più opportune iniziative per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, la tutela dell'ambiente e la difesa e valorizzazione del territorio; h) persegue la valorizzazione dei beni culturali e la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive; i) promuove e assicura l'integrazione etnica e sociale degli immigrati, nel rispetto di ogni specifica identità culturale; favorisce la libera espressione della loro identità culturale e la partecipazione alla vita democratica della Provincia, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito. Per realizzare tale finalità, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul territorio provinciale di nazionalità non italiana, nei limiti stabiliti dalla legge. l) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino; m) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione. Art. 4 Pari Opportunità 1. La Provincia assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive. 2. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla normativa citata, l'Ente si avvarrà della Commissione Provinciale per le pari opportunità per le tematiche afferenti al territorio provinciale e del Comitato per le pari opportunità per le tematiche afferenti al contratto di lavoro, nonché della collaborazione della commissione Regionale per le pari opportunità. 3. Promuove, altresì, il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per assicurare la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti. 4. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne tutti gli atti provinciali di organizzazione assicurano ai dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne. 5. Con appositi regolamenti si disciplineranno la composizione, la nomina, i compiti ed il funzionamento della Commissione e del Comitato Art. 5 Tutela e valorizzazione delle minoranze etnico-linguistiche 1. La Provincia promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese ed occitanica e delle altre minoranze etniche e linguistiche presenti nel suo territorio; favorisce l'insegnamento delle lingue nei luoghi ove esse sono in uso e tutte le iniziative culturali da parte dei singoli o delle associazioni. 2. La Provincia recepisce la legge nazionale che affida ad essa il compito di delimitare gli ambiti di applicazione della legge. 3. A tal fine sarà istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio annuale di previsione. Art. 6 Principi relativi al metodo di governo 1. Nel realizzare le proprie finalità, la Provincia: a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione, alla cui determinazione concorre, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi statali e regionali, provvedendo alla specificazione e all'attuazione dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione e coordinando l'attività programmatoria e gli strumenti di pianificazione dei Comuni; b) pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con i comuni e gli altri enti locali, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile; c) riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche; d) ispira la propria azione politica e amministrativa ai criteri della buona amministrazione; e) conforma il proprio ordinamento e la propria attività politica ed amministrativa ai principi della separazione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa, della semplificazione amministrativa, del decentramento, della cooperazione istituzionale e della solidarietà, nonché ai principi generali sulla qualità dei servizi pubblici. 2. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione regionale, formula e adotta, con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale, riservati alle sue competenze dalle leggi statali e regionali. 3. La Provincia, quale soggetto della programmazione, partecipa, con proprie proposte, alla individuazione degli obiettivi ed alla formazione degli strumenti della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed, in particolare: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, singoli o associati; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale; d) con il concorso dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio indicando le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali. Art. 7 Stemma e Gonfalone 1. La Provincia ha, come suo segno distintivo, lo stemma, riconosciuto con R.D. del 7/3/1938, e un gonfalone approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 3/6/1991. 2. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, nonché del salone di rappresentanza. 3. Distintivo del Presidente della Provincia, ai sensi di legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portarsi a tracolla in occasione delle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione della Provincia a particolari iniziative di rilievo pubblico e istituzionale. CAPO II Art. 8 Albo pretorio 1. La Provincia ha l'Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e di tutti gli atti di amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni. Art. 9 Territorio 1. La Provincia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'lstituto Centrale di Statistica ai sensi di legge. 2. Il territorio della Provincia è costituito dai Comuni di: Cosenza, Comune Capoluogo Acquaformosa, Acquappesa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano lonio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Lungobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvito, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Paola, Papasidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, Sangineto, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Sant'Agata d'Esaro, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra d'Aiello, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zumpano. 3. Le eventuali modifiche del territorio provinciale sono apportate con legge dello Stato.