L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Il decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013) distingue due tipi di accesso civico:
•l’accesso civico c.d. “semplice” (art. 5 comma 1) circoscritto agli atti, documenti e informazioni per i quali sussistono specifichi obblighi di pubblicazione;
•l’accesso civico “generalizzato” (art. 5 comma 2) relativo a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti volti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti pubblici (es. sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive) o privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali).
Modalità
La richiesta di accesso civico è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo e non deve essere motivata.
L’istanza, unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità, può essere trasmessa:
•per via telematica: protocollo@pec.provincia.cs.it
•a mezzo posta: Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza
•presso l’Ufficio Protocollo: Piazza XV Marzo (Mar-Mer-Ven 10:00-12:00 - Lun-Gio, 15:30-17:00).
L’Ente è tenuto a dare comunicazione della richiesta di accesso agli eventuali controinteressati che possono presentare entro dieci giorni motivata opposizione, anche per via telematica.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Modulo accesso civico semplice
Modulo accesso civico generalizzato
Accoglimento
In caso di accoglimento, l’Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Diniego
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Responsabile dell'accesso civico
Dirigente Settore Affari Generali
Avv. Antonella Gentile
• E-mail: agentile@provincia.cs.it
• PEC: protocollo@pec.provincia.cs.it
• Telefono: 0984/814322
Titolare del potere sostitutivo
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott. Alfonso RENDE
• E-mail: alfonso.rende@provincia.cs.it
• PEC: segreteriagenerale@pec.provincia.cs.it
• Telefono 0984/814613
L’istituto dell’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, prevede l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il correlativo diritto di chiunque di richiedere i ...