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Rifiuti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

  • Società;
  • Ditte individuali;
  • Cooperative.

titolari di impianti che producono emissioni in atmosfera, devono chiedere opportuna autorizzazione alla Provincia. Questo tipo di autorizzazione obbliga le Ditte a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’Atto autorizzatorio e nell’allegato tecnico elaborato dal Servizio Tematico Aria del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C.A.L. di Cosenza che ne è parte integrante La normativa nazionale di riferimento è il D. Lgs.vo del 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ed ii.

 

Gestisce il servizio il Settore Ambiente e Demanio

Viale Crati - Contrada Vaglio Lise

Tel. 0984 814730

Fax 0984 814742

 

OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI RIFIUTI

L’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti (O.P.R.) fa parte di una rete nazionale di osservatori provinciali che svolgono attività di supporto all’Osservatorio Nazionale Rifiuti (O.N.R.) costituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D. Lgs.vo 5 febbraio 1997, n.22.
Si occupa di: 

  • raccolta ed elaborazione dati ed informazioni;
  • funge da supporto scientifico per le iniziative in materia ambientale;
  • mette in relazione le azioni di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare persegue i seguenti obiettivi: 

  • Raccolta ed elaborazione dei dati inerenti ai flussi dei rifiuti, finalizzate al monitoraggio ed all’analisi di trend nella produzione, smaltimento e raccolta differenziata;
  • Monitoraggio e verifica dei costi di smaltimento e recupero;
  • Creazione e gestione di un Sistema Informativo dei Rifiuti (G.I.S.);
  • Informazione e formazione rivolte ai cittadini, Enti, aziende e così via;
  • Promozione di comportamenti ecocompatibili ed ecosostenibili;
  • Redazione e successiva pubblicazione del rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti nella provincia di Cosenza.

 

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Viale Crati - Contrada Vaglio Lise

Tel. 0984 814738

E-mail ossrifiuti@provincia.cs.it

 

RIFIUTI

La Provincia, in ottemperanza alle proprie competenze, svolge funzione di controllo su tutti i tipi di rifiuti. In base alla normativa vigente (D.lgs.vo 152/06) i rifiuti vengono classificati:
Secondo l’origine in: 

  • Rifiuti urbani
  • Rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

  • Rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il comma 2 dell’articolo 184 del D.lgs.vo 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani

  • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs.vo 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali

  • i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizionecostruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  • i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  • i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • i rifiuti da attività commerciali;
  • i rifiuti da attività di servizio;
  • i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;il combustibile derivato da rifiuti;
  • i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Secondo il D.lgs.vo 152/06 (art. 184, comma 5), alcuni rifiuti pericolosi lo sono sin dall’origine, altri devono la loro pericolosità alla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici.

 

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RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

La Provincia rilascia l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ad esclusione delle competenze dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale in Calabria).

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, (art.208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ed ii.) devono presentare apposita domanda alla Provincia - Settore Ambiente e Demanio Idrico, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la relativa documentazione tecnica nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. L'autorizzazione è valida per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

La Provincia inoltre è competente per il rilascio di:

- autorizzazioni in ipotesi particolari (art.210 D.Lgs. n.152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.4/08);

- rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art.209 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ed ii.);

- autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione ( art.211 D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ed ii.)

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4, alla parte quarta capo V, stabilisce le procedure e le prescrizioni da osservare per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti da effettuare in “procedura semplificata”.

Le attività di recupero sono ammesse alle procedure semplificate purché vengano effettuate nel rispetto degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed int. nonché delle norme tecniche di cui al D.M. 5/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 186/2006.

Le procedure semplificate non si applicano alle operazioni di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione delle seguenti attività:

  • Riciclaggio e recupero di materia prima secondaria e produzione di compost di qualità da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
  • Trattamento dei rifiuti urbani finalizzato ad ottenere combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le Ditte che intendono intraprendere operazioni di recupero di rifiuti in proceduta semplificata devono trasmettere alla Provincia di Cosenza - Settore Ambiente - via Romualdo Montagna n.13 - 87100 Cosenza la comunicazione di inizio attività a firma del legale rappresentante.

Al fine di semplificare gli adempimenti di carattere amministrativo da produrre, il Servizio ha predisposto:

  • modello di comunicazione di inizio attività (mod. D/1);
  • dichiarazione (mod. D/2) relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D.M. 186/2006, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • schema (mod. RT) contenente le indicazioni necessarie per la redazione della Relazione Tecnica.

I succitati file sono scaricabili dalle faq presenti in questo sito o dal portale www.provincia.cs.it      

 

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INFORMAZIONI UTILI  L’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di ricezione formale agli uffici dell’Ente della domanda di inizio attività, a condizione che sia stata inoltrata la documentazione di cui sopra e siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui al DM 186/2006 ed agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.ed ii. Se le operazioni di recupero riguardano rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso ed impianti di coincenerimento, l'avvio dell’attività è subordinato ad una visita preventiva all’impianto da parte di funzionari della Provincia e/o dell’ArpaCal da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività ovvero dalla data di acquisizione al Settore Ambiente della Provincia di Cosenza della eventuale documentazione integrativa richiesta.  

[iscrizione nel registro provinciale delle imprese] La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività dopo aver verificato d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

[diritti di iscrizione] Per la tenuta del Registro provinciale delle imprese che svolgono operazioni di recupero in procedura semplificata e per l’effettuazione dei controlli periodici, i titolari delle ditte devono allegare alla comunicazione di inizio attività un attestato di versamento da effettuare su c/c p. n. 10555894 intestato alla Provincia di Cosenza – Servizio Tesoreria - a titolo di diritto di iscrizione, il cui importo deve essere calcolato ai sensi del D.M. 350/98 in base al quantitativo dei rifiuti da recuperare. Tale versamento deve essere ripetuto entro il 30 aprile di ogni anno ed il relativo attestato trasmesso alla Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio idrico.

[garanzia finanziaria] Le imprese iscritte nel Registro Provinciale devono presentare al Settore Ambiente della Provincia di Cosenza entro 30 giorni dall’inizio dell’ attività apposita garanzia finanziaria da prestare secondo i criteri, le modalità e gli importi definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 23/06/2008 individuando quale Ente beneficiario la Provincia di Cosenza.  

[rinnovo della comunicazione] Il rinnovo della comunicazione di inizio attività deve essere effettuato ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.  

[divieto di inizio ovvero di prosecuzione attività] La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle normativa vigente, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarla, unitamente ai suoi effetti, alla normativa vigente entro il termine stabilito dall'Ente.

[controlli] La Provincia dispone gli opportuni controlli periodici avvalendosi anche dell’ARPACal per verificare che l’attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dell’Ente nell’atto di iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti.  

 

SCARICHI DOMESTICI E DI STRUTTURE NON ALLACCIATE ALLA FOGNA

I rifiuti liquidi sono:

  • tutti gli scarichi fognari che vengono convogliati, tramite la rete fognaria, nei depuratori;
  • tutti i liquami provenienti dai pozzi neri che devono essere prelevati dagli auto spurgo autorizzati;
  • tutti gli scarichi provenienti da attività lavorative, quali aziende agricole, aziende zootecniche, impianti di inerti.

 

Smaltimento
I rifiuti liquidi provenienti dalle abitazioni si smaltiscono, tramite la rete fognaria, nei depuratori; I rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi si smaltiscono tramite i depuratori di cui devono fornirsi le aziende, o, lì dove possibile, convogliandoli nei depuratori comunali a seguito della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune di pertinenza. La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs.vo del 3 aprile 2006, n. 52 modificato ed integrato dal D.Lgs.vo 16 gennaio 2008, n.4. Per tutte le tipologie di scarico (industriale, domestico, urbano) non allacciato alla rete fognaria, è necessario presentare domanda di autorizzazione in bollo corredata dei documenti tecnico-amministrativi richiesti per legge e del versamento per le spese di procedibilità della domanda. L’importo del versamento per le spese di procedibilità della domanda si calcola moltiplicando il doppio della distanza chilometrica dell’ubicazione dello scarico da Cosenza per il quinto del costo della benzina.

 

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