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FAQ risposte alle domande frequenti

Le risposte dell'urp

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In questa sezione troverete risposta alle domande più frequenti che vengono rivolte al nostro ufficio. Le risposte alle varie domande che provengono ai nostri uffici verranno pubblicate perodicamente.

 

Tutte le FAQ nell'area tematica

  • AMBIENTE

    faq presenti: (8)

Elenco Faq

  • La vigilanza e il controllo effettuati da incaricati della Provincia riguardano tutte le disposizioni di legge di competenza dell’ente. Addetti di settori specifici vigilano e controllano affinché il territorio sia tutelato e l’ambiente protetto. In tal senso agiscono ad esempio il settore Ambiente e la Polizia locale Provinciale competente a proposito di:
    Polizia venatoria ed ittica,
    Polizia ambientale,
    Polizia amministrativa,
    Polizia mineraria, idraulica e demaniale,
    Polizia stradale,
    Polizia giudiziaria,
    Polizia tributaria (limitatamente ai tributi di competenza dell’Ente Provincia).
     

  • Le autorizzazioni paesaggistiche e il nulla osta ambientale sono la stessa cosa.
    Si tratta di pareri propedeutici, vincolanti per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune.
    La Provincia di Cosenza rilascia autorizzazioni paesaggistiche per quelle costruzioni che ricadono nelle zone sottoposte a tutela ambientale secondo le competenze derivanti dalla Legge Reg.le n. 14 del 24 novembre 2006.
    È il Comune che dà notizia delle zone sottoposte a vincolo. Esistono due tipi di procedimenti:
    1. Quelli ordinari per le nuove costruzioni ed eventuali ampliamenti;
    2. Quelli in sanatoria, solo per opere sottoposte a condono edilizio, con esclusione delle sanatorie che seguono l’iter della legge 308/2004.
     


  • 1. Si deve presentare DOMANDA in carta da bollo da 16,00 Euro (vedi in Allegati) contenente:
    • i dati essenziali del richiedente;
    • l'indirizzo ed il numero telefonico dello stesso;
    • la titolarità alla presentazione della domanda (ovvero “i proprietari, possessori o detentori …” di cui all’art. 159 del D.Lgs. 42/04);
    • il nominativo del progettista incaricato e relativo recapito;
    • la sintetica descrizione dell'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione;
    • l’elenco dei documenti allegati, la data, la firma del richiedente e copia della ricevuta del versamento di cui al successivo punto 2.

    La domanda(vedi modello in Allegati) deve essere indirizzata a:
    Provincia di Cosenza  - Settore Programmazione Pianificazione Territoriale Viale Crati - C.da Vaglio Lise
     - 87100 COSENZA.

    Consegnata, completa degli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo presso Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza, oppure spedita via posta.

    2. SPESE ISTRUTTORIE.
    Al cui pagamento è subordinato il rilascio del provvedimento,  in misura ai differenti interventi edilizi, sia per l’iter ordinario che per la procedura in Conferenza dei Servizi.

    N.B. Sono esenti dal pagamento delle su indicate tariffe i Comuni e le Comunità Montane.

    DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
    a. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, di data non anteriore a mesi 3 dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, rilasciata dal Comune competente, nonché alle altre disposizioni normative specifiche qualora si tratti ad esempio della realizzazione di strade, impianti ecc.
    b. DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI VINCOLI INIBITORI
    c. DICHIARAZIONE DEL TIPO DI VINCOLO che ricade sull’area oggetto di intervento e per il quale si richiede Autorizzazione Paesistica - Ambientale, da rilasciarsi a cura del Comune interessato –
    d. Copia del provvedimento di autorizzazione paesistico-ambientale e dei relativi elaborati allegati, già rilasciato dalla competente autorità, nel caso di richiesta interventi da realizzare in variante rispetto al progetto in precedenza autorizzato.
    e. Solo per gli interventi oggetto di condono, oltre agli atti di cui ai precedenti punti, n.4 copie dei seguenti documenti:
    1) Domanda di condono con ricevute oblazione pagata;
    2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’epoca dell’abuso.

     

    Allegati

  • Il Piano di Emergenza Provinciale è gestito dal Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile (viale Crati-c/da Vaglio Lise – 87100 Cosenza)
    La vigilanza e il controllo sul territorio sono gestite dal Settori Ambiente ( Cor.so Telesio, n 17- 87100 Cosenza) e dal Settore Polizia locale Provinciale (Corso Telesio n.9 – 87100 Cosenza)
    Le concessioni demaniali sono gestite dal Settore Ambiente in (Corso Telesio, n. 17 - 87100 Cosenza)
    I nulla osta paesaggistici sono gestiti dal Settore Pianificazione Territoriale in ( Corso Telesio, n. 17 - 87100 Cosenza).
     

  • Si applica sui consumi non domestici di energia elettrica con potenza impegnata sino a 200 Kw e limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese. Sono tenuti al versamento tutte le ditte che cedono energia a terzi (produttori, distributori e grossisti) che recupereranno l’imposta versata direttamente dal consumatore con l’inserimento in bolletta. Il versamento deve essere effettuato in rate costanti mensili di acconto, calcolate sui consumi dell’anno precedente, entro il giorno 16 di ogni mese; l’eventuale conguaglio è effettuato entro e non oltre il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno successivo.
    I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Provincia di Cosenza – Banca Nazionale del Lavoro – C.so Mazzini – 87100 Cosenza – Servizio Tesoreria - Codice IBAN: IT05X0100516200 000000 201500.
    Per gli anni 2012 , 2013 e 2014 non verrà applicata. 

  • Modalità di presentazione delle domande

    Le istanze presentate dai gestori degli impianti di piccole e medie imprese, di cui all’art. 2 del decreto del 18 Aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, rivolte ad ottenere l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) comprendente il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abitativi indicati nell’art. 3 del D.P.R. 59/2013:

    1. Autorizzazione allo scarico;
    2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
    3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale;
    4. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e/o di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.

    devono essere inoltrate, ai sensi dell'art. 4 del succitato D.P.R., al settore Ambiente della Provincia esclusivamente tramite il SUAP del Comune in cui ha sede lo stabilimento, utilizzando la modulistica allegata. I soggetti diversi dalle piccole e medie imprese di cui sopra devono continuare a presentare le istanze direttamente al settore Ambiente della Provincia.

    Riferimenti Normativi

    Al fine di semplificare le procedure relative alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, il Settore Ambiente, Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche e sonore, ha adottato, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 128/2010:

    • la determinazione dirigenziale n. 12000890 del 23/03/2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale n° 08007548 del 29/09/2008 inerente le attività e gli stabilimenti di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg" (individuati nella parte V - allegato IV - parte II del T.U.A.).

    •la determinazione dirigenziale n. 12001237 del 26/04/2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale n° 12 10000029 del 04.05.2010 inerente le attività e gli stabilimenti di “Saldatura di oggetti e superfici metalliche.” (individuati nella parte V - allegato IV - parte II del T.U.A.).

    •la determinazione dirigenziale n. 120001505 del 14/05/2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale n° N. 08007551 del 29.09.2008 inerente le attività e gli stabilimenti di “Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno” (individuati nella parte V - allegato IV - parte II del T.U.A.).

    •la determinazione dirigenziale n. 12001730 del 28.05.2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale N. 08007552 del 29.09.2008 inerente le attività e gli stabilimenti di “Panificazione,pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno.”

    •la determinazione dirigenziale n. 12001855 del 07.06.2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale N. 08007549 del 29.09.2008 inerente le attività e gli stabilimenti di “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo di materie prime non superiore a 2000 Kg.”

    •la determinazione dirigenziale n. 12001936 del 14.06.2012 di rinnovo dell'autorizzazione in via generale N. 08007550 del 29.09.2008 inerente le attività e gli stabilimenti di “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.”

    •la determinazione dirigenziale n. 12003343 del 15.10.2012, rettificata con atto n° 12003551 del 26.10.2012, di rinnovo dell'autorizzazione in via generale N. 09005720 del 26.06.2009 inerente le attività e gli stabilimenti di “Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione giornaliera non superiore a 450 kg.”
     

    Per accedere ai provvedimenti di cui sopra il gestore dello stabilimento deve presentare, secondo il modello predisposto dal Settore, domanda di adesione completa della documentazione in essa indicata, ed attenersi alle prescrizioni contenute nei relativi allegati tecnici e nelle succitate autorizzazioni generali.

    Non possono avvalersi dell'autorizzazione generale:

    1.gli stabilimenti o attività nei quali sono presenti impianti che producono emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella parte II dell'allegato 1 alla parte V del D.lgs 152/2006;

    2.nel caso siano utilizzati, nell'impianto o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogene, mutagene o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.

    Questo tipo di autorizzazioni pongono, in capo alle ditte aderenti, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e nel relativo allegato tecnico elaborato dal Servizio Tematico Aria del Dipartimento provinciale A.R.P.A.CAL. di Cosenza. Trattandosi di impianti ed attività in deroga, non è necessaria la convocazione della conferenza dei servizi per l'esame della domanda, essendo sufficiente l'adesione all'autorizzazione generale effettuata sul modello predisposto dal Settore. Le prime analisi di autocontrollo devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione ed i dati delle relative certificazioni devono essere riportati su apposito registro redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 - allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. Le successive analisi di autocontrollo devono essere effettuate con cadenza biennale.

    L'A.R.P.A.Cal. effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione ed i successivi controlli con cadenza annuale. Le relative spese sono a carico della Ditta.

    L'adesione all'autorizzazione generale è valida per 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione tecnica richiesta e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 45 giorni prima della sua scadenza.

    Ai sensi dell'art. 281 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., gli atti e gli adempimenti connessi ai provvedimenti di autorizzazione generale sono messi a disposizione del pubblico e possono essere consultati presso il Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche e sonore.

    La modulistica, elaborata dal Servizio Disciplina Rifiuti, Scarico Acque ed Emissioni in Atmosfera, è stata aggiornata alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.218 del 15/11/2012 all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 entrate in vigore il 13/02/2013.


     

    Allegati

  • Modalità di presentazione delle domande

    Le istanze presentate dai gestori degli impianti di piccole e medie imprese, di cui all’art. 2 del decreto del 18 Aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, rivolte ad ottenere l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) comprendente il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abitativi indicati nell’art. 3 del D.P.R. 59/2013:

    1. Autorizzazione allo scarico;
    2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
    3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale;
    4. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e/o di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.

    devono essere inoltrate, ai sensi dell'art. 4 del succitato D.P.R., al settore Ambiente della Provincia esclusivamente tramite il SUAP del Comune in cui ha sede lo stabilimento, utilizzando la modulistica allegata. I soggetti diversi dalle piccole e medie imprese di cui sopra devono continuare a presentare le istanze direttamente al settore Ambiente della Provincia.

    Riferimenti Normativi

    Al fine di rendere più semplice l’accesso al procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera il Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche del Settore Ambiente e Demanio Idrico - ha rielaborato la modulistica da utilizzare per produrre domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera convogliate e/o diffuse ovvero di aggiornamento per modifiche sostanziali, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 128/2010 al Decreto Legislativo 152/2006 nonché dall’art.15 della Legge 183/2011 al DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 218 del 15/11/2012 al D.Lgs. 159 del 06/09/2011.


    La modulistica comprende, per ciascuna delle succitate tipologie di emissioni, lo schema di domanda ed i relativi Allegati

    •L’ allegato A , elenca gli elaborati e descrive le informazioni che devono essere riportate nella relazione tecnica da allegare alla domanda, a firma di tecnico abilitato.

    •L’ Allegato S1 contenente la scheda riepilogativa delle emissioni e la descrizione degli eventuali impianti di combustione presenti nello stabilimento, deve essere compilato dal gestore dello stabilimento in tutte le sue parti.

    •L’ Allegato AM (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

    Le domande di autorizzazione, ad eccezione di quelle presentate dai soggetti di cui sopra (piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del decreto del 18 Aprile 2005 del Ministro delle attività produttive) devono essere trasmesse alla Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - via Romualdo Montagna, 13 - 87100 Cosenza, complete di tutta la documentazione (tecnica ed amministrativa), ed inviate in copia agli Enti riportati nello schema di domanda allegando, esclusivamente, la relazione e la documentazione tecnica.

    Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,ovvero dalla sua trasmissione all'Ente da parte del SUAP nei casi previsti dall'art. 4, comma7, del DPR 59/2013, la Provincia indice, in via istruttoria, una Conferenza dei servizi, ai sensi dell’ art.269 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii e degli artt. 14 e ss. della L.241/90 e ss.mm. ed ii.

    Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo è 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda ovvero di 150 giorni qualora siano state richieste integrazioni (art.269 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii).

    L'autorizzazione è valida per 15 anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

    Il procedimento di cui sopra vale anche per le domande di aggiornamento.

    Ai sensi dell'art. 281 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii., gli atti e gli adempimenti connessi alle autorizzazioni rilasciate ovvero ai provvedimenti di aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico e possono essere consultati presso il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza - Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche.

    STABILIMENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.

    Sono esenti da autorizzazione, ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dall’articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 128/2010, gli stabilimenti o le attività elencati nell’allegato IV – parte I - alla parte Quinta del Decreto legislativo medesimo.

    STABILIMENTI PER I QUALI OCCORRE PRESENTARE DOMANDA DI ADESIONE.

    Non sono soggetti altresì al procedimento autorizzatorio di cui all’art.269 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii, gli impianti e/o le attività in deroga di cui all’art.272 comma 2 elencati nell’allegato IV – parte II - alla parte Quinta del Decreto legislativo medesimo, appartenenti alle tipologie indicate nelle Determinazioni dirigenziali di Autorizzazione in via generale adottate dal Settore Ambiente della Provincia di Cosenza. Per essi è necessario presentare, da parte del gestore dello stabilimento, una domanda di adesione utilizzando la documentazione indicata nella modulistica on line allegata alla domanda precedente.
     

    Allegati

  • Il servizio competente è il servizio Disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni in atmosfera - Settore Ambiente e Demanio-  sito in piazza xv Marzo, 5 – 87100 Cosenza.

 

 
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