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FAQ risposte alle domande frequenti

Le risposte dell'urp

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In questa sezione troverete risposta alle domande più frequenti che vengono rivolte al nostro ufficio. Le risposte alle varie domande che provengono ai nostri uffici verranno pubblicate perodicamente.

 

Tutte le FAQ nell'area tematica

  • ASSOCIAZIONI

    faq presenti: (6)

Elenco Faq

  • Per costituire un’associazione è necessario che la decisione venga presa da almeno due persone e che i relativi statuti siano redatti per iscritto. Al loro interno vanno definiti obiettivo, mezzi e struttura organizzativa dell’associazione, indicando anche la volontà esplicita di procedere alla fondazione della stessa.
  • E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva e non può essere in alcun modo legato ad attività che per loro definizione si intendono commerciali (ad esempio “organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici"). Eventualmente queste attività possono essere inserite nello statuto specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.

  • Questo è uno dei luoghi comuni più diffusi. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate e delle uscite monetarie, quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto. L'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione.


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  • Un’organizzazione di volontariato opera esclusivamente o prevalentemente a favore di persone terze rispetto agli associati; l’attività si realizza in maniera personale, spontanea e gratuita da parte degli aderenti. Le Associazioni operano invece a favore degli iscritti.
     

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    Allegati

  • La sigla ONLUS sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, cioè organizzazioni che perseguono fini di solidarietà sociale in determinati settori:
    • assistenza sociale e socio-sanitaria,
    • beneficenza,
    • tutela e promozione delle cose di interesse artistico,
    • tutela e promozione dell'ambiente,
    • ricerca scientifica. 

    Sono validi anche i seguenti settori, a patto che l'attività sia rivolta a soggetti svantaggiati:
    • assistenza sanitaria,
    • promozione della cultura e dell'arte,
    • tutela dei diritti civili,
    • istruzione,
    • formazione,
    • sport dilettantistico.

    Sono sempre considerate ONLUS:
    • le organizzazioni di volontariato,
    • le organizzazioni non governative riconosciute,
    • le cooperative sociali,
    • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti e intese,
    • le associazioni di promozione sociale (per determinate attività);

    Possono essere ONLUS:
    • le associazioni riconosciute e non,
    • i comitati,
    • le fondazioni,
    • gli enti privati,

    in tutti i casi a patto che perseguano un fine solidaristico, e cioè non procurano vantaggi a soci e componenti, ma a soggetti esterni all'organizzazione (a meno che i soci e agli associati non versino essi stessi in condizione di svantaggio).

    Non possono essere ONLUS:
    • gli enti pubblici,
    • le società commerciali diverse dalle cooperative,
    • i partiti e i movimenti politici,
    • le organizzazioni sindacali,
    • le associazioni fra datori di lavoro, le associazioni di categoria,
    • i consorzi di cooperative,
    • gli enti non residenti,
    • gli enti creditizi pubblici.

    Una Onlus è qualificata da un atto costitutivo e da uno statuto (vedi in Allegati); ad essa è consentita una serie limitata di attività connesse rispetto a quella istituzionale, a patto che non siano prevalenti, e che i proventi non superino il 66% delle spese dell'organizzazione. Le Onlus sono organizzazioni no-profit, il che non significa che non possano produrre profitto (che invece c'è ed è perseguito), ma che questo profitto non può essere ridistribuito tra i soci perché va reinvestito. Godono tuttavia di un trattamento fiscale privilegiato.
     

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    Allegati

  • Il termine si riferisce alle attività economiche vincolate dal cosiddetto "non distribuition constraint", che le obbliga a non ridistribuire il profitto. È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, salvo alcune eccezioni tassative; gli utili e gli avanzi devono invece essere impiegati nelle attività istituzionali o connesse. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio va devoluto ad altre ONLUS o a fini di utilità sociale
     

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