Accoglimento
In caso di accoglimento, l’Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Diniego
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).